1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del testo unico è inserito il seguente:
«1-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio nato prematuro o gravemente immaturo hanno diritto al prolungamento fino a un anno del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati».
2. Al comma 4 dell'articolo 33 del testo unico, le parole: «Il prolungamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Il prolungamento di cui ai commi 1 e 1-bis».