Art. 14.
(Sostegno ai genitori con figli prematuri o gravemente immaturi).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del testo unico è inserito il seguente:

      «1-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio nato prematuro o gravemente immaturo hanno diritto al prolungamento fino a un anno del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati».

      2. Al comma 4 dell'articolo 33 del testo unico, le parole: «Il prolungamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Il prolungamento di cui ai commi 1 e 1-bis».